Ma di cosa si tratta?
“Tutte le volte che dall’applicazione di norme contrattuali lecite scaturiscono effetti illeciti in quanto nei fatti si contravviene sistematicamente a norme imperative, ci troviamo di fronte ad anomalie, dal momento che, oltre al verificarsi di effetti contrattualmente previsti, se ne riscontrano altri non previsti che contravvengono a norme civili e penali”.
L’aspetto più preoccupante da rilevare lo riscontriamo nella frequenza della presenza di anomalie negli strumenti di finanziamento e di gestione della finanza d’impresa più diffusi, ossia nei contratti di conto corrente, nei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, nonché sullo sconto di portafoglio commerciale. Alcune anomalie sono riscontrabili nei contratti di mutuo, di leasing, nei finanziamenti a medio e lungo termine.
Come si può ben vedere i tipi di contratti potenzialmente forieri di anomalie sono tutti contratti quotidianamente utilizzati per operazioni ordinarie di credito e dove, di norma, le parti sono da un lato una banca o società finanziaria e dall’altro un’impresa gestita da una società o un imprenditore singolo con effetti diretti anche sulla famiglia a causa del coinvolgimento che il sistema di valutazione del merito del credito, nel modello imprenditoriale italiano, richiede con le garanzie necessarie nella concessione delle linee di credito.
Una delle anomalie più diffuse è l’ANATOCISMO, una tecnica di calcolo degli interessi vietata dalle norme vigenti. Il divieto di questa pratica come principio generale è confermato in numerosi provvedimenti giudiziari in tutti i gradi di giudizio.
Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti “composti”.
Il divieto di capitalizzazione non opera nelle seguenti tre eccezioni:
- Gli interessi scaduti “possono produrre ulteriori interessi dal giorno della domanda giudiziale”.
- Per effetto di “convenzione posteriore alla loro scadenza”.
- Terza eccezione “in mancanza di usi contrari”.
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